Convocazione dell'assemblea
- Alle assemblee partecipano gli iscritti all'ordine.
- Le assemblee generali possono essere ordinarie oppure straordinarie.
- L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio dell'ordine in occasione delle elezioni dei consiglieri e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno trascorso e i bilanci preventivi dell'anno successivo.
- Le assemblee straordinarie vengono convocate dal presidente dell'ordine quando sia necessario o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti.
Compiti istituzionali dell'assemblea
- L'assemblea elegge i membri del consiglio, approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
- L'assemblea decide, su ricorso degli interessati, sui provvedimenti disciplinari comminati dal consiglio e sulle delibere relative all'iscrizione nell'albo. Discute, dopo aver svolto le funzioni istituzionali, gli altri punti all'ordine del giorno.
Funzionamento dell'assemblea
- L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità vale il voto del presidente dell'assemblea.
- L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine, o dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano presente. Il segretario dell'assemblea è il medesimo del consiglio, in sua assenza è nominato segretario il consigliere più giovane presente.
- L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, almeno il giorno successivo alla prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- L'assemblea ordinaria che elegge i consiglieri deve essere convocata entro i 15 giorni precedenti la scadenza del consiglio. Essa è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, almeno tre giorni dopo, è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti.
Elezioni del consiglio
- Il consiglio dell'ordine resta in carica QUATTRO anni.
- Il consiglio è formato da un numero variabile di componenti, da 5 a 15, in funzione del numero di iscritti nell'albo.
- I consiglieri vengono eletti con votazione segreta durante l'assemblea ordinaria convocata a tale scopo; i nomi dei candidati vanno scritti sulla scheda elettorale in numero pari ai consiglieri, pena la sua nullità. I consiglieri sono eletti a maggioranza assoluta dei voti.
- Se vi sono candidati che non abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti, il presidente convoca nuovamente l'assemblea per la votazione di ballottaggio.
- Il risultato delle votazioni va subito comunicato al Ministero di Grazia e Giustizia.
Composizione del consiglio
- Il consiglio elegge annualmente, tra i suoi componenti, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.
- La composizione del consiglio deve assicurare la rappresentanza degli iscritti ad entrambe le sezioni dell'albo; tuttavia almeno la metà dei componenti deve essere iscritta nella sezione A e solo chi è iscritto nella sezione A può essere eletto presidente del consiglio dell'ordine.
Scioglimento del consiglio
- Il consiglio dell'ordine può essere sciolto, in caso di inadempienza del consiglio degli obblighi ad esso imposti dal Ministro della Giustizia che vigila sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari.