DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA
Relazione di presentazione
Il contesto di riferimento e l’attuale normativa
La proposta di disegno di legge regionale per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture nasce in un contesto definito da due scenari fondamentali.
1) Il primo scenario è quello derivante dagli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea ed in particolare dall’obbligo di recepimento della direttiva europea unificata 2004/18/CE del 31.03.2004 emanata in materia di appalti pubblici.
La direttiva europea unificata persegue l’obiettivo di garantire il principio della concorrenza: cioè le condizioni di libera circolazione degli operatori economici in tutti gli stati membri per la loro partecipazione agli appalti pubblici banditi da tutti i soggetti aggiudicatori.
Funzionale a tale principio è la definizione:
- da un lato, delle “soglie” di importo a partire dalle quali gli stati membri hanno l’obbligo di procedere all’appalto di lavori, servizi o forniture attenendosi ai principi della direttiva comunitaria;
- dall’altro, delle fasi del ciclo dell’appalto, fra le quali quella cosiddetta di “evidenza pubblica”, alla quale prevalentemente la direttiva europea si rivolge in quanto specchio dell’applicazione dei principi ispirati alla concorrenza.
Ciò non deve indurre a pensare che la legislazione di recepimento nazionale, o regionale come in questo caso, debba riguardare solo gli appalti di importo “superiore” alle suddette soglie e per la sola fase di evidenza pubblica, risultandone invero coinvolte anche la “fase propedeutica” all’appalto e la “fase esecutiva”, in tal modo imponendosi l’applicazione di principi coerenti e forti a tutti gli appalti pubblici, cioè anche sotto le suddette soglie.
2) Il secondo scenario discende dalla modifica del Titolo V, parte seconda, della Carta Costituzionale della Repubblica.
Appare infatti acclarata la competenza legislativa “esclusiva” delle Regioni, nelle materie non espressamente riservate allo Stato, che si aggiunge alla competenza cosiddetta “concorrente” già posseduta nelle materie in cui allo Stato è riservata la definizione dei principi generali.
Secondo questa logica, la competenza della Regione in materia di appalti pubblici non può essere messa in discussione, nè le Regioni hanno sottovalutato la complessità della materia stessa e tutte le interferenze con altre materie di carattere generale che inevitabilmente ne percorrono orizzontalmente l’ambito legislativo, come appunto nel caso della tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale.
Quello che ereditiamo sugli appalti pubblici è un quadro normativo a volte contraddittorio e confliggente, distinto fra:
- appalti pubblici di “lavori”, con un approccio complessivo a tutte le fasi del ciclo dell’appalto, sia sopra che sotto la soglia europea di 6.242.000 Euro, che presenta elementi di novità positivi, ma anche caratteri di rigidità e di eccessiva vincolistica;
- appalti pubblici di “servizi” e “forniture”, che copre di fatto solo la fase di evidenza pubblica e solo importi sopra la soglia europea di 249.000 Euro, che richiama indirettamente altre norme, ma che comunque lascia prive di regole le fasi sia di programmazione e progettazione dell’appalto, sia di esecuzione e verifica finale dello stesso.